danno da NASCITA INDESIDERATA

Un aspetto della responsabilità medica è quello riconducibile alla nascita indesiderata e del conseguente danno subito dalla gestante.
Si intende per tale il danno derivante dall'omessa informazione del medico circa la malformazione del feto che abbia impedito alla gestante la possibilità di abortire.
La nascita indesiderata viene quindi a rappresentare un danno alla donna per lesione della libertà di autodeterminazione ad una procreazione cosciente e responsabile (ex art. 1 della l. n. 194 del 1978) da cui consegue un danno ingiusto meritevole di risarcimento, trattandosi di un diritto di libertà che trova tutela nella Costituzione (artt. 2 -13) con conseguenti negative ricadute esistenziali nella vita dei genitori in conseguenza della violazione del diritto a non dar seguito a gestazioni indesiderate.
La giurisprudenza prevalente ritiene che il risarcimento del danno da nascita indesiderata non consegue automaticamente all'omessa diagnosi della patologia da parte del medico e alla conseguente mancata informazione alla gestante, dovendo la donna provare che ove fosse stata informata della malformazione del feto avrebbe interrotto la gravidanza.
Si è così affermato che sul genitore che agisce per conseguire il riconoscimento del relativo diritto, incombe l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia del feto.
Una tipologia di danno, dunque, che se sussistente deve essere attentamente valutata.
Avv.Augusto Baldassari

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