La violazione di una norma civilistica può dare luogo a due diversi tipi di responsabilità: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
La responsabilità contrattuale si ravvisa nel caso in cui taluno non rispetti una obbligazione di natura contrattuale e cioè un obbligo che trova la sua genesi in un contratto (art. 1321 cod. civ.).
Potrebbe così essere il caso dell'appaltatore che non rispetta le modalità contrattualmente stabilite di esecuzione di un'opera (ipotesi attualmente sempre più ricorrente in considerazione dei numerosi interventi eseguiti su immobili preesistenti in virtù dei benefici conseguenti al cosiddetto superbonus 110).
La
violazione dell’obbligazione civile contrattuale (inadempimento) da parte del
debitore ne determina la sua responsabilità ed il conseguente diritto
risarcitorio del creditore.
La responsabilità extracontrattuale si ravvisa invece laddove taluno tenga una condotta illecita che arreca un danno ingiusto ad un altro soggetto non previamente identificato ma identificabile al momento del fatto illecito (ad es., lasciando distrattamente cadere un vaso su un’auto in sosta è stato violato il generale dovere che impone di non recare ad altri un danno ingiusto) (art. 2043 c.c.).
Ma potrebbe essere anche il caso di chi utilizza il marchio altrui debitamente registrato per contrassegnare e vendere prodotti simili a quelli del titolare del marchio.
Anche qui non esiste un preventivo contratto tra le parti (danneggiante e danneggiato) ma ciononostante colui che ha arrecato ad altri un danno come conseguenza della sua condotta illecita sarà tenuto al relativo risarcimento.
Dovere di ciascuno è infatti quello di non arrecare danni ad altri in conseguenza della violazione di norme di legge.
Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale possono poi concorrere quando un medesimo comportamento consista, allo stesso tempo, nell’inadempimento di un’obbligazione e nella lesione di un diritto primario, come quello alla vita e all’incolumità personale.
Ad esempio, Tizio resta ferito in un incidente mentre viene trasportato in vettura da Caio, col quale (anche senza saperlo) aveva stipulato di fatto un contratto di trasporto.
In tal caso, Caio è considerato responsabile:
• a titolo di responsabilità contrattuale, in quanto l’art. 1681 sancisce la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio;
• a titolo di responsabilità extracontrattuale, per la lesione colposa del diritto assoluto di Tizio all’incolumità personale.